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[doc. web n. 3118884]

 

Individuazione  delle modalità semplificate per l'informativa  e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)

 

Registro dei provvedimenti n. 229 dell'8 maggio 2014

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

NELLA riunione  odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta  Iannini, vice presidente, della dott.ssa

Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

 

VISTA la    direttiva2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento  europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali  e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;

 

VISTA la direttiva  2009/136/CEdel25novembre2009, del Parlamento europeo e del Consiglio,  recante modifica  della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio  universale e ai diritti degli utenti in  materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni  elettroniche e del regolamento(CE)n.2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;

 

VISTO il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni  elettroniche, e    2009/140/CE  in materia di reti e servizi  di comunicazione  elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2012 n. 126);

 

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli artt. 13, comma 3 e 122, comma 1;

 

VISTA la precedente deliberazione  del Garante recante  "Avviodiunaconsultazione  pubblica  aisensidell'art.122volta adindividuaremodalitàsemplificateperl'informativa  di cuiall'art.13,comma3,delCodiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali"  (Del. n. 359 del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012 n. 295);

 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption,  adottata il 7 giugno 2012, e nel Working Document  02/2013 providing guidance on obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013 (disponibili  rispettivamente ai link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf       e           http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp208_en.pdf);

TENUTO CONTO delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante dai principali  fornitori di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata consultazione pubblica;

 

CONSIDERATI gli ulteriori elementi  emersi in occasione  degli incontri tenutisi a settembre  2013 e  febbraio 2014 presso  l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro  avviato  dalla stessa al fine di sollecitare un nuovo  e più diretto confronto con i suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

 

RITENUTO necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. c), del Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale oltre a individuare  le modalità semplificate per rendere l'informativa online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro terminali  da parte dei siti Internet visitati si intende fornire idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere all'acquisizione  del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla legge;

 

CONSIDERATO  che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione  dell'utente o del terminale  e che quindi devono essere ricompresi  nell'ambito  del presente provvedimento;

 

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000; RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSA

 

1. Considerazioni preliminari.

 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni  che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale  (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale  anche cookie  che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato  e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale,  sono usati  per differenti finalità: esecuzione  di autenticazioni informatiche,  monitoraggio  di sessioni,  memorizzazione  di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

 

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione  di tali dispositivi,  è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri  proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore,  che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo  e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art.

1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l'art. 122 del Codice).

 

Al riguardo,  e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".

 

a. Cookie tecnici.

 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione  su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente  necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione  esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati  direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono  la normale navigazione e fruizione  del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);  cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni,  in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano  il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

 

Per l'installazione  di tali cookie non è richiesto il preventivo  consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo  di dare l'informativa  ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

 

b. Cookie di profilazione.

 

I cookie di profilazione  sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito  della navigazione  in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente  informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

 

Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni  già archiviate  sono consentiti  unicamente a condizione  che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

 

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

 

Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta definizione della materia in esame, è quello soggettivo.  Occorre, cioè, tenere conto del differente  soggetto che installa i cookie sul terminale  dell'utente,  a seconda che si tratti dello stesso gestore  del sito che l'utente sta visitando  (che può essere sinteticamente  indicato  come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").

 

Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti  sopra indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare  correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione  del consenso degli utenti online.

 

Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile porre in capo all'editore  l'obbligo di fornire l'informativa e acquisire  il consenso     all'installazione  dei   cookie   nell'ambito   del   proprio   sito   anche     per   quelli    installati   dalle   "terze   parti". In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti  e la capacità economico-giuridica  di farsi carico degli adempimenti delle terze parti e dovrebbe  quindi anche poter verificare  di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce direttamente  tutte le terze parti che installano cookie tramite il proprio sito e, quindi,  neppure la logica sottesa ai relativi trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

 

I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati dai terzi fornitori e risulterebbe  poco funzionale  chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche  successive.

 

Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che comprendono  anche persone fisiche e piccole  imprese, sono la parte più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso economico,  servono normalmente una pluralità di editori e possono essere, rispetto  al singolo editore, anche molto numerose.

 

Si ritiene pertanto  che, anche in ragione delle motivazioni  sopra indicate, non si possa obbligare  l'editore  ad inserire sull'home page del proprio sito anche il testo delle informative  relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa  rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle informazioni  in esso contenute, con ciò vanificando  anche l'intento di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

 

Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione  del consenso  per i cookie di profilazione,  dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte tenere distinte le rispettive posizioni di editori e terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo  sito, assumono necessariamente una duplice veste.

 

Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito; dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità  con le terze parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente deliberazione, con riferimento  al rilascio dell'informativa  e all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai cookie delle terze parti.

 

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

 

I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa  e consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito Internet, avrà quindi un fortissimo  impatto su un numero enorme di soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e caratteristiche  profondamente diverse tra loro.

 

Il Garante, consapevole della portata della presente decisione, ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la manifestazione  di un consenso espresso e specifico  (come  previsto  dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi telematici.

 

Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente  anche in occasione della consultazione  pubblica  e degli incontri tenuti dall'Autorità, si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

 

È peraltro convinzione del Garante che i due temi, dell'informativa  e del consenso, vadano necessariamente trattati  in maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di espressione del consenso online che richiedano operazioni eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la semplificazione realizzata nell'informativa.

 

4. L'informativa con modalità  semplificate e l'acquisizione del consenso online.

 

Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una soluzione  efficace,  che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13 del Codice

(compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

 

Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa  "estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile dall'utente.

 

Affinché la semplificazione  sia effettiva,  si ritiene necessario che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio nel banner contenente l'informativa  breve. Gli utenti che desiderano avere maggiori  e più dettagliate informazioni  e differenziare  le proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito visitato,  possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche.

 

4.1. Il banner contenente informativa  breve e richiesta di consenso.

 

Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni ossia di dimensioni tali da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei contenuti della

 

pagina web che si sta visitando contenente le seguenti indicazioni:

 

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari  in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

 

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

 

c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics,  viene data la possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

 

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile  negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

 

e) l'indicazione  che la prosecuzione della navigazione  mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso

(ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie.

 

Il suindicato  banner, oltre a dover presentare dimensioni  sufficienti a ospitare  l'informativa, seppur  breve,  deve essere parte integrante dell'azione  positiva nella quale si sostanzia  la manifestazione  del consenso  dell'utente.  In  altre  parole, esso  deve determinare  una discontinuità, seppur minima,  dell'esperienza di navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente (appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante il banner stesso).

 

Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione  del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, sempreché tali modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del Codice.

 

In conformità con i principi generali,  è necessario in ogni caso che dell'avvenuta  prestazione del consenso dell'utente  sia tenuta traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della direttiva 2002/58/CE).

 

La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente consente poi all'editore di non riproporre l'informativa  breve alla seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o modificare,  in ogni momento  e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite  accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

 

4.2. L'informativa estesa.

 

L'informativa estesa  deve contenere  tutti gli  elementi previsti dall'art. 13 del Codice, descrivere  in maniera  specifica e  analitica le caratteristiche   e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire  all'utente  di selezionare/deselezionare i singoli cookie. Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa breve, come pure attraverso un riferimento  su ogni pagina del sito, collocato in calce alla medesima.

 

All'interno di tale informativa,  deve essere inserito  anche il link aggiornato alle informative  e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che fanno da intermediari  tra lui e le stesse terze parti.  Non  si esclude l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto diverso dall'editore,  come nel caso dei concessionari.

 

Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò intendendosi anche gli stessi concessionari).

 

Nel medesimo spazio dell'informativa  estesa deve essere richiamata  la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento  anche l'art. 122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate dal sito siano compatibili  con la versione del browser utilizzata dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

 

5. Notificazione del trattamento.

 

Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato  a "definire il profilo o la personalità dell'interessato,  o ad analizzare abitudini  o scelte di consumo, ovvero  a  monitorare  l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti".

 

L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo  di notificazione  sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31 marzo

2004, che ha inserito  espressamente, tra i trattamenti esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure  memorizzati   temporaneamente,  e non persistenti,  presso l'apparecchiatura  terminale  di un utente, consistenti  nella sola trasmissione  di identificativi di sessione  in conformità alla disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

 

Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo, sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici, ai quali sono

 

assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1, lett. a), del presente provvedimento), non debbono essere notificati al Garante.

 

6. Tempi di adeguamento.

 

Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole  dell'impatto, anche economico,  che la disciplina sui cookie avrà sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione  e, quindi, del fatto che la realizzazione  delle misure necessarie a dare attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno, anche in termini di tempo.

 

In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un periodo transitorio di un anno a decorrere  dalla pubblicazione della presente decisione  in Gazzetta  Ufficiale per consentire  ai soggetti interessati  dal presente provvedimento   di potersi avvalere  delle modalità semplificate ivi individuate.

 

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.

 

Si ricorda che per il caso di omessa informativa  o di informativa  inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento,  è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

 

L'installazione  di cookie sui  terminali degli utenti in assenza  del preventivo  consenso degli stessi comporta,  invece,  la sanzione  del pagamento di una somma da diecimila  a centoventimila  euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).

 

L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila  a centoventimila  euro (art. 163 del Codice).

 

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

 

1. ai sensi degli artt. 122, comma 1 e 154, comma 1, lett. h), del Codice -ai fini dell'individuazione  delle modalità semplificate per l'informativa  che i gestori di siti web, come meglio specificati in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie  e agli altri dispositivi  installati da o per il tramite del proprio sito stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti indicazioni:

 

a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

 

b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove ciò ovviamente accada);

 

c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori indicazioni relative a:

 

• uso dei cookie tecnici e analytics;

 

• possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

 

• possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare  tali impostazioni;

 

d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile  negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

 

e) l'indicazione  che la prosecuzione della navigazione  mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie;

 

2. ai sensi dell'art.  154, comma 1, lett. c), del Codice ai fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze parti  prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase contrattuale  i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le informative  e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo  ai cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i concessionari).

 

Si dispone che copia del presente provvedimento  sia trasmessa al Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione   sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio pubblicazione leggi e decreti.

 

Roma, 8 maggio 2014

 

IL PRESIDENTE Soro

 

IL RELATORE Soro 

 

IL SEGRETARIO GENERALE Busia